Domande Frequenti
Dove vale la copertura?
L’Assicurazione R.C.A. e l’Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.) sono validi in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e Stati dell’Unione Europea, nonché nel territorio di Andorra, in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera.
L’Assicurazione offre copertura anche negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto devi comunicare tempestivamente i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e, in relazione all’assicurazione R.C.A. l’esercizio, da parte di Unipol, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per
i danni pagati ai terzi danneggiati, in relazione alle “Garanzie Opzionali” la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
Quando e come devo pagare?
Il premio, o la prima rata del premio, deve essere corrisposto al momento della consegna della polizza ed è comprensivo di imposte e contributo al servizio sanitario nazionale. È possibile optare per il pagamento del premio in rate semestrali (con una maggiorazione del 3,6%). Le rate successive devono essere pagate alle scadenze concordate, con il rilascio di quietanze che riportino la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Modalità di pagamento:
presso l’Agenzia/punto vendita a cui è assegnato il contratto, e può avvenire tramite: assegni bancari, postali o circolari intestati all’Agenzia/punto vendita nella sua specifica qualità oppure a Unipol; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancari/postali, sistemi di pagamento elettronico aventi quale beneficiario l’Agenzia/punto vendita nella sua specifica qualità oppure Unipol; denaro contante, nei limiti previsti dalla legge (fino a 3.000€).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
L’assicurazione è operante fino all’ora e alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.
Puoi sospendere temporaneamente l’assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta. Puoi risolvere il contratto in corso d’anno in qualsiasi momento, nei casi di vendita del veicolo, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva all’estero. In questi casi è previsto il rimborso a tuo favore della parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Aggiornamento settembre 2025
Qual è l’età minima per stipulare la polizza?
Per stipulare il veicolo deve avere almeno 23 anni.
Se il mio veicolo ha più di 20 anni, posso stipulare la polizza?
No, non tutti i veicoli possono essere considerati auto storiche, in quanto devono possedere alcuni requisiti. Non bastano gli oltre 20 anni di età, ma deve essere attestato anche il suo valore storico.
Come faccio a sapere se la mia moto è storica?
Deve essere in ottime condizioni e soprattutto possedere una tessera che viene rilasciata dalla Federazione Moto Italiane.
Aggiornamento settembre 2025
Dove vale la copertura?
L’Assicurazione R.C. della navigazione, incendio, furto e rapina vi copre nei mari compresi nel bacino del Mediterraneo entro gli stretti e nelle acque interne dei Paesi europei.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivete il contratto, avete il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della Unipol, del diritto di rivalsa totale o parziale nei vostri confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
Quando e come devo pagare?
Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza ed è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Non è previsto il frazionamento del premio e le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite, contro il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Il pagamento deve essere eseguito nell’Agenzia/punto vendita a cui è assegnato il contratto e può essere effettuato tramite:
• assegni bancari, postali o circolari intestati all’Agenzia/punto vendita nella sua specifica qualità oppure a Unipol;
• ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l’Agenzia/punto vendita nella sua specifica qualità oppure a Unipol;
• denaro contante, nei limiti previsti dalla Legge (3.000€).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
L’assicurazione è operante fino all’ora e alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta. Potete risolvere il contratto in corso d’anno in qualsiasi momento, nei casi di vendita del natante, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva all’estero. In questi casi è previsto il rimborso a vostro favore della parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Aggiornamento settembre 2025
Che cosa prevede la Legge di Bilancio 2024 in materia di catastrofi naturali?
La Legge di Bilancio 2024 introduce per tutte le imprese con sede in Italia (o con stabile organizzazione in Italia) l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro eventi catastrofali come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni.
Le regole operative sono definite nel Decreto Ministeriale n. 18/2025.
L’obbligo riguarda sia le imprese sia le compagnie assicurative?
Sì. L’obbligo è bilaterale:
- le imprese devono assicurarsi;
- le compagnie devono offrire la copertura.
Quali beni devono essere assicurati?
Le imprese devono assicurare le immobilizzazioni materiali, tra cui:
- terreni
- fabbricati
- impianti e macchinari
- attrezzature industriali e commerciali
Sono compresi anche i beni utilizzati dall’impresa ma non di proprietà, purché iscritti a bilancio.
Ci sono imprese escluse dall’obbligo?
Sì. Non devono assicurarsi:
- le imprese agricole (art. 2135 c.c.);
- le imprese con immobili irregolari dal punto di vista edilizio.
Quando scatta l’obbligo di stipulare la polizza?
Le scadenze sono state modificate dal DL 31 marzo 2025, n. 39. Ecco i termini aggiornati:
- Grandi imprese: 31 marzo 2025
(con sospensione delle sanzioni per i primi 90 giorni) - Medie imprese: 30 settembre 2025
- Piccole e micro imprese: 31 dicembre 2025
Quali criteri si usano per definire micro, piccola e media impresa?
Durante la conversione del DL 39/2025, i criteri sono stati allineati a quelli della Raccomandazione 2003/361/CE, che considera numero di occupati, fatturato e totale di bilancio.
Come si definisce una grande impresa?
Per le grandi imprese vale ancora la definizione della Direttiva delegata 2023/2775.
Un’impresa è considerata grande se supera almeno due dei seguenti parametri:
- Occupati: ≥ 250
- Fatturato: > 50 milioni €
- Totale di bilancio: > 25 milioni €
Sono previste sanzioni per chi non si assicura?
Pur non essendo prevista una sanzione economica immediata, la mancata copertura può comportare l’esclusione da finanziamenti, agevolazioni e contributi pubblici, oltre a lasciare l’impresa senza tutela economica in caso di calamità.
Le polizze già esistenti devono essere aggiornate?
Sì. Le imprese che già dispongono di una copertura devono verificare e adeguare la polizza affinché rispetti i requisiti del DM 18/2025, in occasione del primo rinnovo utile.
Quali eventi naturali rientrano nella copertura assicurativa obbligatoria?
La polizza deve coprire cinque tipologie di eventi: alluvione, esondazione, inondazione, sisma e frana.
Che cosa si intende per alluvione, inondazione ed esondazione?
Si tratta di eventi caratterizzati dalla fuoriuscita d’acqua da corsi d’acqua, bacini naturali o artificiali o sistemi di drenaggio, causata da fenomeni atmosferici intensi.
Quali eventi NON sono considerati alluvione/inondazione/esondazione?
Sono esclusi dalla copertura obbligatoria:
- mareggiate, maree e maremoti
- penetrazione di acqua marina
- variazioni della falda freatica
- fenomeni di umidità, stillicidio, trasudamento o infiltrazioni
- allagamenti causati dal mancato drenaggio del suolo dovuto a piogge brevissime ma molto intense (“bombe d’acqua”)
- danni derivanti da interruzioni di energia non direttamente causate dall’evento
- eventi riconducibili all’intervento umano
Le “bombe d’acqua” sono coperte?
No.
Il DM 18/2025 chiarisce che le “bombe d’acqua” non rientrano tra alluvione, inondazione ed esondazione e sono quindi escluse dalla copertura obbligatoria.
Che cosa si intende per sisma ai fini della copertura?
È considerato sisma un movimento improvviso della crosta terrestre che provoca danni ai beni assicurati, quando l’evento è rilevato e riconosciuto dalle autorità competenti.
Quali eventi NON rientrano nella definizione di sisma?
Sono esclusi:
- eruzioni vulcaniche
- bradisismo
- subsidenza
- valanghe e slavine
- alluvioni, inondazioni, esondazioni e allagamenti
- mareggiate e acqua marina
- fenomeni di umidità, stillicidio o trasudamento
- infiltrazioni, anche se conseguenti a terremoto
- conseguenze di natura energetica o nucleare non direttamente legate al sisma
- danni causati da interventi o azioni umane
Che cosa si intende per frana ai fini della copertura?
Rientrano nella copertura i movimenti rapidi di masse di terra, roccia o detriti causati dalla gravità e idonei a produrre danni ai beni assicurati.
Quali eventi NON rientrano nella definizione di frana?
Sono esclusi:
- eventi sismici
- alluvioni, inondazioni, esondazioni
- eruzioni vulcaniche
- bradisismo
- subsidenza
- valanghe e slavine
- movimenti lenti o graduali del terreno
- frane dovute a errori di progettazione, costruzione o lavori di scavo avvenuti negli ultimi 10 anni
- frane già note o potenzialmente note
Le spese di demolizione e sgombero sono coperte?
No.
Le spese di demolizione e sgombero non rientrano mai nella copertura obbligatoria.
Se l’impresa utilizza beni senza esserne proprietaria (ad esempio in affitto o leasing), chi deve stipulare la polizza per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?
L’imprenditore deve stipulare la polizza per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali su tutti i beni utilizzati nell’attività d’impresa elencati all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, anche se non di sua proprietà, esclusi solo i beni già assicurati con analoga copertura, anche se da terzi.
I beni gravati da abuso edilizio devono essere assicurati?
No, i beni immobili con abuso edilizio o privi delle autorizzazioni necessarie, anche se l’abuso sorge dopo la costruzione, sono esclusi dall’obbligo assicurativo (art. 1, comma 2, DM n. 18/2025).
I beni immobili in costruzione devono essere assicurati?
No, i beni immobili in costruzione non rientrano nell’obbligo assicurativo, perché l’art. 1, comma 1, lett. b) del DM n. 18/2025 riguarda solo le immobilizzazioni B-II, nn. 1), 2) e 3) del codice civile, mentre gli immobili in costruzione sono classificati al n. 5).
L’imprenditore che lavora nella propria abitazione deve assicurare l’immobile?
Sì, ma solo la porzione dell’edificio utilizzata per l’attività d’impresa rientra nell’obbligo assicurativo.
Aggiornamento marzo 2026
